Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
31 dicembre  2007,  n.  248,  coordinato  con la legge di conversione
28 febbraio  2008,  n.  31, recante: «Proroga dei termini previsti da
disposizioni   legislative   e   disposizioni   urgenti   in  materia
finanziaria»,  corredato  delle  relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3,   del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986,  n.  217.  Restano  invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
  Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali
  1. E' prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni
di  spesa  di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  29 marzo  2007,  n.  38,  e  al
decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A
tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere
una  spesa  mensile  nel  limite  di un dodicesimo degli stanziamenti
iscritti  in  bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite
complessivo  di  100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 1240,  della legge 27 dicembre
2006,   n.   296.   A   questi   fini,   su  richiesta  delle  citate
amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il
necessario   finanziamento,   nell'ambito   del  programma  «Missioni
militari  di  pace».  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni
di  bilancio.  Alle  missioni  di  cui  al  presente comma si applica
l'articolo 5  del  decreto-legge  28 agosto 2006, n. 253, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
  2.   Allo   scopo   di   consentire   la  necessaria  flessibilita'
nell'utilizzo  delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge   27 dicembre  2006,  n.  296,  e'  istituito  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  (( missione
«Difesa  e  sicurezza  del  territorio»  )),  il  programma «Missioni
militari  di  pace»,  ((  nel quale confluiscono in apposito Fondo le
autorizzazioni di spesa )) correlate alla prosecuzione delle missioni
internazionali  di  pace.  In  relazione  alle specifiche esigenze da
finanziare,   il   Ministro  della  difesa,  con  propri  decreti  da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e  delle  finanze, e' autorizzato a disporre le necessarie variazioni
di  bilancio  sui  pertinenti  capitoli  di  spesa, (( a valere sulle
autorizzazioni di spesa confluite nel predetto Fondo. ))
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n. 4, e' stato
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007,
          n.  38,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2007,
          n. 76.
              - Il  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81, e' stato
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
          n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2007,
          n. 190, supplemento ordinario.
              - Si  riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1 della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «1240.  E'  autorizzata,  per ciascuno degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28
          agosto  2006,  n. 253, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20  ottobre  2006,  n.  270,  recante  «Disposizioni
          concernenti  l'intervento  di cooperazione allo sviluppo in
          Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano
          nella  missione  UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione
          1701  (2006)  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
          Unite.»:
              «Art.  5  (Disposizioni  in  materia  penale).  - 1. Al
          personale  militare  che  partecipa  alla  missione  di cui
          all'art. 2 si applicano il codice penale militare di pace e
          l'art.  9,  commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
          decreto-legge  1  dicembre  2001,  n.  421, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
              2.  I  reati commessi dallo straniero nel territorio in
          cui  si  svolgono  gli  interventi  di  cui all'art. 1 e la
          missione  di  cui  all'art.  2,  a  danno  dello Stato o di
          cittadini  italiani  partecipanti  agli  interventi  e alla
          missione   stessi,  sono  puniti  sempre  a  richiesta  del
          Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
          per  i  reati  commessi  a danno di appartenenti alle Forze
          armate.
              3.  Per  i  reati  di  cui  al  comma  2  e per i reati
          attribuiti  alla  giurisdizione  dell'autorita' giudiziaria
          ordinaria,  commessi nel territorio e per il periodo in cui
          si  svolgono gli interventi di cui all'art. 1 e la missione
          di   cui  all'art.  2  dal  cittadino  che  partecipa  agli
          interventi  o  alla  missione  stessi,  la  competenza  per
          territorio e' attribuita al Tribunale di Roma.».